USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
DESCRIZIONE
E' dispositivo di Protezione individuale (DPI) "qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro"-
Ci si può trovare di fronte ad un rischio residuo imprevedibile o inevitabile nonostante il ricorso a provvedimenti preventivi: in questo caso il lavoratore deve essere protetto allo scopo di eliminare o di ridurre le conseguenze dell'incidente o dell'infortunio imputabili ai rischi presenti; l'ultima barriera a protezione dei rischi di eventuali lesioni è proprio l'attrezzatura di protezione individuale

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

  • Analisi dei rischi non evitabili con altri mezzi.
  • Scelta dei DPI appropriati per il tipo di lavorazione in base agli allegati III, IV, V del Dlgs. 626/94;
  • Aggiornamento dei DPI al variare delle condizioni lavorative;
  • Determinazione del momento e del tempo d'utilizzo del DPI;
  • Istruzione dei lavoratori all'uso dei DPI;
  • Controllo del loro corretto uso;
  • Verifica delle condizioni dì igiene dei DPI, loro mantenimento e sostituzione eventuale;
  • Istituzione di corsi mirati all'uso dei DPI destinati a salvaguardare da rischi di morte o da lesioni gravi e all'uso dei DPI dell'udito.

OBBLIGHI DEI LAVORATORI

  • Non modificare i DPI messi a loro disposizione;
  • Utilizzare i DPI secondo quanto disposto dal datore di lavoro e nei modi indicati dai corsi di addestramento;
  • Aver cura dei DPI assegnati e segnalarne immediatamente qualsiasi difetto o inconveniente rilevato.
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